VORREI APRIRE/AMPLIARE/SUBENTRARE/TRASFORMARE/CESSARE UN ESERCIZIO DI VICINATO
Descrizione: VORREI APRIRE/AMPLIARE/SUBENTRARE/TRASFORMARE/CESSARE UN ESERCIZIO DI VICINATO
Settore: Esercizi commerciali
Categoria: Non alimentari
Definizione
Si considera "esercizio di vicinato" il negozio la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo i 150mq. La superficie di vendita è quell'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.
Normativa di riferimento
- D.Lgs 114/98
- L.R. 14/99
- Regolamento Regionale 3/2000
Condizioni necessarie per comunicare al comune l'apertura di un esercizio di vicinato:
Il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale) e igienico-sanitaria.
L'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio e dimostrare il possesso dei requisiti morali.
Per poter iniziare l'attività è necessario fare una comunicazione al comune di competenza utilizzando il modellO 110 o 111 "mod. A DIAP avvio/modifica attività" “mod. B DIAP subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambio ragione sociale” e le schede 1 e 2, modello 112 E 113 , nonché copia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e planimetria dei locali con indicate destinazione e dimensioni, in scala 1-100.
E' possibile aprire il negozio dalla data di presentazione allo Sportello Unico del modello.
Una copia del modello presentato allo Sportello Unico con la ricevuta rilasciata va consegnata al Registro Imprese della Camera di Commercio di Cremona entro 30 giorni dall'apertura.


